La crisi occupazionale ed economica che ha colpito negli ultimi anni il nostro paese ha creato nel settore del recupero crediti una fonte di lavoro. Per questo, molte persone con capacità professionali mirate ma prive di esperienza, hanno tentato di avviare questo tipo di attività, a volte anche illecite, ingolosite dal guadagno facile che ogni operatore riceve sul credito riscosso, a discapito di tutte quelle agenzie che invece, svolgono questa attività con onestà e soprattutto rispettando le normative legali. Spieghiamo in questo articolo, chi può aprire un’agenzia di recupero crediti e in che cosa consiste il lavoro.
Avviare attività di recupero crediti
Operare come agenzie recupero crediti non è da tutti, anche se può sembrare una cosa facile. Possono svolgere questa attività gli avvocati abilitati a questa professione e iscritti negli appositi “albi professionali”, ma non possono essere dipendenti di una società di “recupero crediti” ma solo associati a studi professionali o esercitare come liberi professionisti.
Tutte le altre figure professionali che sono interessate ad avviare un’attività di recupero credito, necessitano di idonee autorizzazioni rilasciate dalla Questura di residenza della sede legale della società, requisiti indispensabili per poter svolgere l’attività.
Agenzie di recupero crediti
Le agenzie di “recupero crediti” sono società private, tirate in causa da uffici pubblici, banche e società telefoniche per gestire pacchetti di crediti “in sofferenza”, non pagati, non onorati.
L’attività di “recupero crediti” consiste nell’invitare il soggetto privato al pagamento della somma dovuta, per un debito “nei confronti” di un’impresa, nel rispetto delle normative legali e dei “codici di autoregolamentazione” decisi dai gestori.
Le agenzie di recupero credito devono stabilire un contatto con i consumatori, assolvendo il ruolo di “mera mediazione”, nel rispetto dei “diritti del consumatore” e professionale, e possono svolgere attività di recupero solo per somme “esigibili e certe”, che le aziende creditrici garantiscono.
Ne momento in cui il consumatore dimostra con idonea documentazione la contestazione del credito o dimostri di aver “attivato” una procedura di riconciliazione con l’azienda creditrice, è obbligata a sospendere ogni altra attività.
Le procedure
Quando la società di recupero crediti riceve l’incarico da un creditore di agire per suo conto e nome per il recupero di quanto dovuto, ottiene un “mandato alla riscossione”. Le modalità possibili per il recupero, contenute in un circolare del “Ministro dell’Interno”, sono:
- rintraccio telefonico;
- rintraccio telematico;
- rintraccio domiciliare.
Gli operatori incaricati sono tenuti a dare precise informazioni della società di “recupero crediti” per la quale lavorano, dell’impresa da cui hanno ricevuto il mandato e, devono accertare “l’identità” delle persone contattate, di volta in volta.
È fatto divieto di comunicare a terzi, colleghi di lavoro, vicini o anche familiari, informazioni sullo stato “della pratica” e in nessun caso è permesso di “mediare con i minori”.
Il “Garante della Privacy” infatti stabilisce che è illecito cercare di rintracciare il consumatore, tramite:
- comunicazioni telefoniche preregistrate, in quanto potrebbero essere ascoltate da qualsiasi persona;
- solleciti di pagamento con affissioni sulla porta dell’abitazione “del debitore”, in quanto sarebbe visibile a molte persone;
- plichi o cartoline postali con la dicitura “recupero crediti”, in quanto sarebbe facilmente desumibile la comunicazione contenuta.
Inoltre, sempre gli operatori, non possono rivolgersi ai consumatori con toni minacciosi, “titoli mendaci” e prospettare conseguenze drastiche quali distacchi di utenze o conseguenze penali, non avendo il titolo per poterlo fare.
Vediamo invece cosa possono fare:
- contattare il consumatore telefonicamente: con rispetto, buona educazione e senza essere petulanti e aggressivi, con l’unico scopo di instaurare e concordare un percorso risolutivo per la pendenza in essere;
- inviare comunicazioni via poste: destinare comunicazioni scritte al consumatore (posta ordinaria o raccomandata) contenenti causale, dettaglio della somma richiesta, modalità di pagamento ed eventuali conseguenze in caso di non risoluzione del debito;
- comunicazioni elettroniche: inviare dettaglio della posizione debitoria, richiesta e modalità di pagamento via sms, fax o mail, in base agli accordi con il consumatore;
- contatti domiciliari: è possibile contattare il consumatore al proprio domicilio, con rispetto, buona educazione, senza essere aggressivi e ripetitivi. L’incontro deve essere solo finalizzato a instaurare un percorso per il rientro della posizione debitoria.
Come avviene la riscossione dei crediti
Una volta che la società creditrice comunica i dati fiscali e tutte le indicazioni necessarie utili alla “riscossione del debito” del consumatore, l’agenzia di recupero credito acquisisce l’autorizzazione ad agire.
Decide se utilizzare il proprio ufficio amministrativo o se affidare l’incarico a un call center, per un primo contatto con il consumatore, cercando di capire le ragioni del mancato pagamento e chiedendo di rientrare, nel più breve tempo possibile, versando la somma dovuta.
Se il consumatore è collaborativo, sarà possibile procedere a una stesura di accordo agevolato, controfirmato da entrambe le parti. Una volta riscosso il credito, l’agenzia di recupero crediti verserà alla società creditrice la somma dovuta e tratterrà il suo compenso.
Se al contrario il debitore dovesse “rivelarsi ostile”, si passerà al passaggio successivo: l’invio di una lettera raccomandata di “messa in mora”, con l’indicazione della causale, riferimenti fiscali della società creditrice, ammontare del credito e il termine entro il quale procedere.
Se il debitore provvederà al pagamento l’agenzia girerà al creditore la somma dovuta e incasserà la sua percentuale, se invece il debitore “si ostina a non pagare”, l’agenzia di recupero crediti dovrà restituire alla società creditrice la gestione del credito nei tempi, precedentemente stabiliti, la quale potrà decidere se rinnovare “il mandato” o rivolgersi a un’altra agenzia.